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Statuto

STATUTO FONDAZIONE "TEATRO DELLA CITTA' DI LIVORNO CARLO GOLDONI"

Articolo 1
Costituzione
1. È costituita una Fondazione denominata "Teatro della Città di Livorno - Carlo Goldoni",
con sede in Livorno.
2. Delegazioni e uffici temporanei, previo consenso del Fondatore Promotore, potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
Finalità

1. La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. La Fondazione in particolare promuove, programma e sostiene l' attività e le iniziative teatrali, liriche e musicali della Città di Livorno, favorendo la crescita culturale della comunità cittadina.
2. In tale contesto la Fondazione:
a) promuove e gestisce, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici nel settore teatrale e dello spettacolo;
b) cura l'organizzazione e la promozione di progetti speciali, studi, convegni, incontri, ricerche e pubblicazioni, oltre alla tenuta di archivi anche audiovisivi, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, favorisce contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio culturale, teatrale, musicale e delle arti della Città di Livorno in relazione a specifici ed occasionali eventi.

Articolo 3
Attività istituzionale

1. La Fondazione sostiene il funzionamento e la gestione del complesso del Teatro Comunale Carlo Goldoni di Livorno, di cui la Fondazione dispone in base ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Livorno, proprietario della struttura.
2. La Fondazione, inoltre, programma e realizza le stagioni teatrali, liriche e musicali, anche in collaborazione con altri teatri o istituzioni, attraverso la realizzazione di produzione proprie o la distribuzione di spettacoli realizzati da terzi.
3. La Fondazione potrà altresì svolgere altre attività, anche promozionali e complementari d'intesa con i propri soci, a cominciare dal Socio Fondatore Promotore, secondo specifici atti amministrativi e/o convenzioni.

Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la

stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, quali tra l'altro quelli indicati al successivo punto g);
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
f) istituire premi e borse di studio;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, ecc;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.

Articolo 5
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori o dai Partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) d) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici in genere;
f) da riserve ed altri fondi disponibili;
2. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale del Teatro Comunale Carlo Goldoni fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 6
Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai
Partecipanti;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
f) da riserve ed altri fondi disponibili.
2. Le risorse del Fondo di gestione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. I contributi e proventi che costituiscono il Fondo di gestione, anche se erogati dai Fondatori, non realizzano incremento del Patrimonio e sono esclusivamente impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Articolo 7
Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 Fondatore Promotore;
 Fondatori;
 Partecipanti.

Articolo 8
Fondatore Promotore e Fondatori

1. E' Fondatore Promotore il Comune di Livorno.
2. Possono divenire Fondatori, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che contribuiscano su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.
3. La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita .

Articolo 9
Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 10
Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione di
Fondatori ed a maggioranza semplice dei componenti quella dei Partecipanti per grave e

reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
2. E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione con raccomandata entro il 30 aprile di ogni anno, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del regolamento.
3. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
4. Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
1) il Presidente della Fondazione
2) il Consiglio d'Indirizzo
3) il Consiglio di Amministrazione;
4) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
5) il Vice Presidente
2. I componenti degli organi della Fondazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Articolo 12
Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo è costituito da un minimo di tre consiglieri ed è composto da:
a) il Sindaco del Comune di Livorno, rappresentante del Fondatore Promotore in qualità
di Presidente,
b) un consigliere nominato dal Fondatore Promotore e da ciascuno dei Fondatori;
c) fino a sei consiglieri nominati tra i Soci Partecipanti alla Fondazione, dai consiglieri di cui ai precedenti punti a) e b).
Qualora venissero a mancare per qualunque ragione i consiglieri di cui ai punti b) e c) e venisse a mancare il numero minimo di tre consiglieri; i componenti mancanti sono nominati dal Fondatore promotore.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica per tutto il periodo per il quale i Soci che li hanno nominati aderiscono alla Fondazione e vi contribuiscono regolarmente. In caso di mancata corresponsione del contributo annuale nei termini il Consiglio di Indirizzo è chiamato ad esprimersi sulla decadenza del consigliere. E' ovviamente fatta salva la revoca, da parte del soggetto che li ha nominati.
3. Con l'eccezione del Sindaco del Comune di Livorno, il componente del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Indirizzo che deliberi la decadenza invita il Socio a nominare urgentemente il nuovo componente.

4. Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale fa capo la definizione delle strategie della Fondazione al fine del raggiungimento delle sue finalità. Il Consiglio di Indirizzo adotta, allo scopo, tutte quelle deliberazioni essenziali alla vita della Fondazione, stabilendo quindi obiettivi e programmi e verificando i risultati della gestione. In particolare, il Consiglio di Indirizzo:
a) definisce e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i documenti di cui al successivo art. 20, punti 2) e 3);
b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio e il relativo rendiconto della gestione, verificando il raggiungimento degli obiettivi;
c) stabilisce i criteri ed i requisiti per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione;
d) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) determina gli eventuali gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti degli Organi della Fondazione, di cui all'art. 11, comma 1 nn. 1, 2, 3, 4 e 5, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
f) determina il numero dei revisori contabili e ne stabilisce i relativi compensi, comunque, nel rispetto dei principi previsti in materia di riduzione e contenimento dei costi degli apparati amministrativi;
g) delibera eventuali modifiche statutarie;
h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

Articolo 13
Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero da altro componente del Consiglio dal medesimo delegato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
2. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia presente il rappresentante del Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, la nomina e la revoca dei consiglieri di amministrazione e lo scioglimento dell'Ente, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, nel rispetto delle seguenti regole:
a) il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio;
b) il cinquantacinque per cento dei punti/voto è attribuito al Socio Fondatore Promotore, c) il trenta per cento ai membri rappresentanti i Fondatori i cui punti voto sono attribuiti
in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della
Fondazione.
d) il quindici per cento restante è suddiviso in parti uguali tra gli altri consiglieri;

e) il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati.
f) il Consiglio si riunisce validamente in seconda convocazione con la presenza del cinquantacinque per cento dei punti voto determinati.
g) il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.

Articolo 14
Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, è il Sindaco del Comune di Livorno.
2. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza dell'Ente; cura, in particolare, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente della Fondazione può convocare i Fondatori ed i Partecipanti, anche Esteri, della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi. In tale occasione, tali componenti della Fondazione possono formulare le loro proposte e valutazioni e vengono loro illustrate le attività svolte dall'ente nonché le prospettive del suo sviluppo.
3. Qualora esigenze di carattere straordinario lo richiedessero, a suo insindacabile giudizio, il Presidente della Fondazione può posticipare - non oltre il 31 dicembre dello stesso anno - la predisposizione e l'approvazione dei documenti di cui al successivo art. 20 punti 2b), 3b), 4a) e 4b).
4. Il Sindaco del Comune di Livorno, secondo gli indirizzi del Consiglio
Comunale, può nominare il Presidente onorario della Fondazione.

Articolo 15
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri:
- il Sindaco del Comune di Livorno in qualità di Presidente
- 4 componenti designati dal Consiglio di Indirizzo
2 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente che, in tali circostanze esercita i medesimi poteri ed assume le stesse funzioni del Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del CdA.
3 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il mandato amministrativo del
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può essere:
- revocato dal medesimo soggetto che lo ha nominato;
- riconfermato per un successivo mandato.
5. A ciascuna scadenza del Consiglio di Amministrazione tutti i consiglieri decadono contestualmente dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi membri.
6. La qualifica di componente del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente, è
incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione agisce sulla base degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio di Indirizzo della Fondazione.
8. Il Consiglio di amministrazione:
a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
b) nomina il Direttore generale tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della gestione di eventi culturali e artistici, e ne determina la natura e le

condizioni del rapporto; al medesimo organo spetta il potere di revoca nonché quello di determinarne l'emolumento;
c) individua, su proposta del Presidente e tra i propri membri, il Vicepresidente;
d) adotta di norma., entro il 31 ottobre di ogni anno e su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione i documenti di cui al successivo art. 20, punti 2) e 3), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro il 30 novembre di ogni anno, salvo quanto previsto all'art.14 comma 3;
e) adotta di norma - entro il 31 marzo di ogni anno -, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio ed il relativo rendiconto della gestione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, salvo quanto previsto all'art.14 comma 3;
f) delibera in merito all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere che comportino oneri per la Fondazione;
g) procede al riconoscimento della qualifica di Fondatore e di Partecipante, applicando i criteri fissati dal Consiglio d'Indirizzo
h) verifica assumendone la responsabilità, l'andamento economico e finanziario della gestione proponendo i correttivi per ogni significativo scostamento;
i) procede alla stesura di proposte di modifica allo Statuto per la delibera del Consiglio di Indirizzo;
j) può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega;
k) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
l) delibera lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio;
m) delibera su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi della Fondazione.
9. Su proposta del Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera in ordine a proposte d'interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario;
b) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;
c) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;
d) approva il piano delle assunzioni e dei fabbisogni, nel rispetto dei vincoli di bilancio, in applicazione della normativa vigente in materia;
e) emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa;
f) disciplina le relazioni sindacali, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria.

Articolo 16
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vicepresidente, o su richiesta congiunta di 2/5 dei suoi componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 17 Compiti del Presidente del Consiglio di amministrazione
1 Il Presidente cura l'osservanza dello Statuto e verifica l'esecuzione degli atti deliberati; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di delegare il Vicepresidente; esercita i poteri necessari per il buon funzionamento della Fondazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Indirizzo e al Direttore generale; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
2 Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica da parte dello stesso organo, nella seduta successiva all'adozione del provvedimento; assume determinazioni in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti in genere, che non comportino oneri per la Fondazione.

Articolo 18 - Il Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della gestione di eventi culturali e artistici. Del possesso dei predetti requisiti il Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione nel relativo verbale di seduta.
2. Il Direttore generale resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.
3. Sulla base dei programmi e degli obiettivi approvati dal Consiglio di Indirizzo e adottati dal CdA, il Direttore generale, avvalendosi degli uffici e delle strutture della Fondazione, in particolare:
a) sovrintende alle attività artistiche, tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità in conformità agli indirizzi gestionali e finanziari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione desumibili anche dai documenti di cui all'art.20;
b) collabora all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, redigendo il programma annuale e sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
c) predispone, nel rispetto dei piani approvati, il progetto artistico;
d) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
e) svolge i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
f) coordina l'organizzazione generale della Fondazione e dirige gli uffici e il personale della
Fondazione;
g) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato o la nomina di consulenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio e secondo appositi piani approvati dal Consiglio di Amministrazione. Per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono attivate procedure di selezione ad evidenza pubblica. Dispone assunzioni e collaborazioni temporanee sottoponendole a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione;
h) collabora con il Consiglio di Amministrazione nel predisporre la proposta di documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo;
i) collabora alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
j) collabora alla predisposizione dei documenti di cui all'art.20;
k) cura, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;

l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e ad ogni altro Comitato, Commissione o Assemblea di competenza esprimendo parere;
m) collabora funzionalmente per lo svolgimento delle competenze a questi assegnate dal vigente Statuto, con il Presidente, con il Consiglio di Indirizzo e con il Consiglio di Amministrazione;
n) cura i rapporti, in relazione all'attività della Fondazione con gli uffici pubblici, con i soggetti privati, con gli Enti, le organizzazione e le associazioni;
o) individua e propone al Consiglio di Amministrazione i modelli organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
p) agisce e resiste - su delega del presidente - avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori, in relazione agli atti, serie di atti o attività ad esso delegati;
q) tiene e custodisce i libri e le scritture contabili della fondazione
r) predispone i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del Consiglio d'amministrazione
s) verifica periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
t) effettua le attività descritte all'art. 15, comma 9 del presente Statuto.

Articolo 19 - Revisione contabile
1. La revisione contabile può essere monocratica o collegiale, ai sensi della normativa vigente.
2. La determinazione della sua composizione ed i relativi compensi è
attribuita al Consiglio di Indirizzo.
3. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 20 - Esercizio finanziario, Piano quinquennale, Documento Economico di
Previsione triennale e Bilancio d'esercizio

1. Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Piano Quinquennale (Business Plan)
a) A inizio mandato del Sindaco, Presidente della Fondazione, qualora si renda necessario perché correlato alle eventuali nuove strategie del Consiglio di Indirizzo o alla presenza di disavanzi di gestione, viene redatto il Piano Quinquennale, nuovo o aggiornato, che, contenendo anche i relativi piani strategici ed operativi (obiettivi), rappresenta il quadro della programmazione economico-finanziaria e gestionale della Fondazione per il perseguimento degli obiettivi quinquennali.
b) Il Consiglio di Indirizzo approva il Piano Quinquennale, proposto e adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto all'art.14 comma 3.
c) Il Direttore generale opera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come definiti dal Consiglio di Indirizzo .
3. Documento Economico di Previsione triennale
a) Rappresenta il quadro della programmazione economico-finanziaria della Fondazione necessaria per il perseguimento degli obiettivi triennali, inquadrati a loro volta nell'ambito del Piano Quinquennale.
b) Il Consiglio di Indirizzo approva il Documento Economico di Previsione triennale, proposto e adottato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto all'art.14 comma 3

 

4. Bilancio di Esercizio
a) Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio dell'esercizio decorso proposto e adottato dal Consiglio di Amministrazione.
b) Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno, fatto salvo quanto previsto all'art.14 comma 3.
c) Il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sull'andamento dell'amministrazione sociale e dalla relazione dell'organo di Revisione contabile 8 giorni prima della riunione del Consiglio di Indirizzo.
d) L'eventuale eccedenza di gestione rilevata dal bilancio di esercizio è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività. Il Consiglio di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, delibera di destinare l'eccedenza di gestione registrata al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di amministrazione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
e) La copertura di eventuali disavanzi di esercizio riportati a nuovo e non coperti da altri mezzi deve essere assicurata tramite adeguati avanzi della gestione da prevedere e realizzare negli anni successivi e, comunque, nei termini del mandato del Presidente, in modo strettamente correlato al piano quinquennale come previsto al precedente punto 2 lett. a) o, in alternativa, utilizzando fino alla relativa capienza fondi o altre riserve disponibili. Il Presidente della Fondazione ed il Consiglio di Indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso con una perdita di esercizio, possono valutare l'opportunità di revocare i mandati conferiti ai membri del Consiglio di Amministrazione da loro nominati e stabilisce le modalità per il ripiano delle perdite.

Articolo 21 - Scioglimento
1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto al Comune di Livorno, previa deliberazione del Consiglio d'Indirizzo con la quale è nominato il Liquidatore.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 22 - Clausola di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice
Civile e le norme di legge vigenti in materia.
2. Al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi e degli altri componenti della Fondazione, i componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione del Presidente, alla scadenza del mandato e ove, entro i termini, non si provveda al loro rinnovo, si intendono prorogati fino a quando non sono nominati i nuovi organi.

Articolo 23 - Norma transitoria
1. Le modifiche introdotte al presente Statuto entrano in vigore contestualmente alla loro approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.