Pagamenti dell’amministrazione

Dati sui pagamenti

Riferimento normativo: Art.4-bis, c.2, D.lgs n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimento normativo: Art.33, D.lgs n. 33/2013

Iban e pagamenti informatici

Riferimento normativo:
Art 36, D.lgs n.33/2013
Art.5, c.1, D.lgs n. 82/2005

Codice destinatario fatturazione elettronica: M5UXCR1

Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 1 del D.L. 50/2017 in materia di split payment. Il nuovo testo dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificato dal D.L. 50/2017, prevede l’estensione dell’applicazione dello “split payment” a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, L. 31/12/2009, n. 196. La Fondazione Teatro Goldoni rientra nell’art.1 comma 1 del suddetto decreto ed è pertanto interessata dal provvedimento.
Le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno esserci inviate esclusivamente in formato elettronico con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviateci con altre forme ditrasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide e saranno pertanto rifiutate. La fattura sarà saldata al netto dell’imposta sul valore aggiunto; sarà poi compito del nostro ente versare all’erario l’importo corrispondente all’imposta sul valore aggiunto. Ricordiamo che il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in: Reverse Charge; Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine; Sono esclusi inoltre anche le piccole spese quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Ricordiamo infine che a partire dal 1 luglio 2017 ricadranno nell’obbligo dell’emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d’imposta sul reddito, esclusi fino a questo momento.

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