Controlli e rilievi sull’amministrazione

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

In questa sezione sono da pubblicare gli atti posti a carico di alcune tipologie di soggetti per attestare l’avvenuto assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione.

La normativa vigente in materia prevede che all’interno dei soggetti obbligati agli adempimenti in questione debba essere istituito un apposito organismo (Organismo interno di valutazione) che attesti annualmente che il soggetto è in regola con gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

Con delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, l’Anac ha individuato l’ambito di applicazione soggettivo di tale obbligo: di seguito gli enti obbligati:

  • Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs 33/2013 (tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e gli ordini professionali);
  • Società e gli enti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs 33/2013, ovvero:
  1. a) enti pubblici economici;
  2. b) società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate;
  3. c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivinell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
  • Società a partecipazione pubblica non di controllo.

Ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs 33/2013, la Fondazione Goldoni pur essendo un ente di diritto privato, dotato di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni. Non ricorre tuttavia l’ulteriore presupposto per il quale la totalita’ dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia stata designata da pubbliche amministrazioni.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la Fondazione Teatro Goldoni di Livorno non rientri tra gli enti obbligati all’assolvimento degli adempimenti previsti dalla delibera n. 141 del 21 febbraio 2018.

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